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Cronaca di una patrimoniale annunciata

Cronaca di una patrimoniale annunciata

Pubblicato Mer 21 Novembre 2012 - 14:27 da La redazione Tag: Borsa

“S’ode a destra uno squillo di tromba; a sinistra risponde uno squillo”

Il riferimento di manzoniana memoria nella tragedia con protagonista il Conte di Carmagnola, è ritornato di attualità se vogliamo riferirci alle numerosi voci che si sono sollevate in ambito economico e politico (prevalentemente, una certa parte politica) sulla possibilità di attuare in Italia un’imposta di natura “patrimoniale”.

Il tema è senza dubbio molto scottante soprattutto se annunciato in un contesto temporale come quello attuale, che non può prescindere dalla manifesta crisi economica che attraversa il nostro Paese e soprattutto dal riferimento al deterioramento del rapporto di fiducia e lealtà che ha investito lo Stato da una parte e il cittadino contribuente dall’altra.

Concetto espresso dal Governatore della BCE, M. Draghi, nel discorso tenuto all’inaugurazione dell’anno accademico 2012-2013 dell’Università Bocconi di Milano: “….. spetta ai governi dei Paesi più colpiti, dove la politica economica è stata inadeguata, lo sforzo di riconquistare credibilità…”

Numerosi esempi potrebbero essere portati, tanto sono evidenti.

Proviamo a pensare alla crescente conflittualità in tema di prelievo fiscale con un clima da economia del sospetto, al nuovo corso fiscale in tema di irretroattività nell’applicazione delle disposizioni fiscali, alla rigida interpretazione in tema di abuso del diritto ed alla disparità di trattamento in tema pensionistico (e non solo) tra il comune cittadino e chi nello Stato mantiene posizioni di privilegio e clientelari. Il tutto condito da continue violazioni dello Statuto del contribuente.

E questi sono solo alcuni esempi.

Il tema sulla patrimoniale, dunque, non può essere trattato solo con riguardo alla tecnicalità, di natura giuridica o tributaria; ma, occorre anche considerare altri aspetti, quali quelli che investono la sfera etico-sociale.

Partendo da questi ultimi, il “proporre” una patrimoniale in Italia, anche qualora fosse connotata dal requisito delle “straordinarietà” (“Il paese è in crisi e, quindi, tutti debbono aiutarlo”, è frase che si sente spesso), è misura che non può, a parere di chi scrive, prescindere dalla “accettabilità sul piano sociale” della misura stessa (perlomeno, da parte di una certa fascia di contribuenti).

E questo, nonostante il Governo abbia manifestato il suo pensiero affermando che una patrimoniale non è stata ancora varata perché lo Stato non dispone ancora di strumenti idonei ed efficaci per censire la ricchezza globale.

E’ accettabile il varo di una nuova imposta (che nuova non è come vedremo in seguito) che non sia accompagnata da una contestuale riduzione della spesa pubblica ? Ma che, anzi, serva solamente per “fare cassa” e per non intervenire sul contenimento della spesa stessa ? Ovvero che colpisca solamente “chi vive di/nel mercato” anziché di “chi vive di/nello Stato” ?

Può essere varata, in altre parole, una patrimoniale diretta a finanziare il mantenimento dell’apparato pubblico, anziché essere finalizzata a favorire gli investimenti ed i posti di lavoro ?

Non sarebbe più leale ed onesto richiedere una contribuzione (chiamiamola patrimoniale o in altro modo) a coloro che hanno dilapidato denaro pubblico (facile individuarli) chiamandoli a risarcire (almeno in parte) il danno ?

E le proposte alternative concrete ed immediate dirette alla dismissione di certe partecipazioni statali o determinati cespiti immobiliari dello Stato dove sono finite ?

E’, poi, accettabile, una tassa in un Paese ove l’economia sommersa è superiore al 30%  del PIL ?

E’ accettabile una misura ove la discussione sottostante alla stessa venga sopraffatta da ragioni dettate dall’odio sociale o con atteggiamenti da crociata per tassare chi ha di più (non necessariamente chi ha di più è un manigoldo ed evasore fiscale) ?

E’ accettabile una disposizione che venga eventualmente realizzata con criteri non omogenei  e che non colpisca tutti (seppure in maniera differenziata) ?

E’ accettabile che un tale provvedimento venga presentato come nuovo e straordinario (semprechè non assurga, poi, a prelievo ordinario) quando tale non è ?

Non dimentichiamo, peraltro, che (senza ricordare la manovra retroattiva del Governo Amato che nel 1992 prelevò dai depositi degli italiani il 6 per mille annunciando che gli stessi si sarebbero dovuti “mettere una mano sul cuore e una sul portafogli”. Qualche analogia …..?) la patrimoniale esiste già in Italia.

L’ ICI prima e l’ IMU poi (imposta sugli immobili in Italia)  oltre all’IVIE (Imposta sugli immobili all’estero) ora cosa sono se non una patrimoniale ?

E l’imposta di bollo sugli strumenti finanziari ? E l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) ? E l’imposta sulle attività scudate (altro tema scottante in merito al rapporto di lealtà tra cittadino e Stato) ?

E l’imposta sulle donazioni e successioni (anche se mitigate in Italia dalle attuali franchigie) che sono ?

E il superbollo su alcuni beni di lusso (yacth, aerei, auto) ?

Tutte patrimoniali di fatto.

Da parte di alcuni si è sentito che è inevitabile perché “anche l’Europa ce lo chiede”.

Affermazione non veritiera, in quanto le voci europee sono per un percorso credibile di crescita  e basato su riforme vere; essenzialmente su “riduzioni della spesa corrente e non su aumenti delle tasse” (M. Draghi, nel discorso tenuto all’inaugurazione dell’anno accademico 2012-2013 dell’Università Bocconi di Milano).

E la patrimoniale ? Crea l’effetto contrario. Non serve per la crescita, deprime il valore delle attività patrimoniali (finanziarie o di altra natura) e, soprattutto, riduce la pressione sul governo per attuare le riforme  necessarie, favorendo il mantenimento dello “status quo”.

Altri spostano il discorso sul fatto che “anche altri Paesi (Francia, Spagna, Svizzera, ecc.) hanno la patrimoniale”.

Dimenticano, però, di precisare che in questi Paesi (Svizzera, per fare un esempio) il rapporto fra cittadino e Stato non è conflittuale come nel territorio italico e che la misura patrimoniale è inserita quanti-qualitativamente in un contesto tributario unitario con le altre imposte, meno oneroso e meno complicato sotto il profilo della fiscalità diretta ed indiretta.

D’altra parte, non era Einaudi che riteneva che per raggiungere obiettivi di equità e di giustizia sociale in ambito tributario (anche per finalità diretta a contrastare l’evasione fiscale; e qui si potrebbero aprire altre considerazioni, ma andremmo fuori tema) occorresse un sistema meno complicato e meno oneroso ?

Ebbene, tutte le considerazioni sino a qui fatte non possono, sempre a parere di chi scrive, non essere prodromiche rispetto a valutazioni di altra natura; vuoi di natura giuridica o di altro tipo.

Nel caso (infausto, per il contesto e le note sopra espresse) che un provvedimento di tale specie venisse varato di quali peculiarità potrebbe connotarsi ?

Concettualmente un’imposta patrimoniale (presa a se stante) è una particolare tipologia di prelievo che colpisce uno stock di ricchezza già accumulato (mobiliare o immobiliare).

Può avere carattere straordinario (una tantum) ovvero natura sistemica.

Può essere di natura oggettiva (vale a dire colpire un determinato componente delle ricchezza) o assumere caratteristiche soggettive (viene colpita la ricchezza complessiva).

Può prevedere una singola aliquota o un sistema di aliquote progressive.

Può, inoltre, colpire le sole persone fisiche come anche quelle giuridiche.

Così come potrebbe colpire solo soggetti che detengano una ricchezza complessiva superiore ad un certo limite, ovvero tutti indistintamente.

Infine, un’annotazione con riferimento alla nostra “Magna Carta”.

Può essere ammissibile sotto il profilo costituzionale una siffatta imposta, con particolare riferimento al principio di capacità contributiva indicato nell’art. 53 ?

Sul tema insigni costituzionalisti si sono espressi con orientamenti non omogenei, data la delicatezza e complessità del problema (qui inquadrato in un’ottica puramente giuridica e prescindendo da quanto espresso in precedenza).

A parere di chi scrive, senza volere addentrasi in analisi troppo approfondite ed in estrema sintesi, non vi è nell’art. 53 un divieto al varo di una patrimoniale. Lo stesso, infatti, fa riferimento solo ad un principio (quello appunto di capacità contributiva).

Occorre, pertanto, domandarsi se può essere oggetto di tassazione ciò che non è suscettibile di essere oggetto di capacità contributiva e se la capacità contributiva  debba essere connessa alla idoneità del patrimonio nel produrre un reddito; oppure se tale capacità possa esistere in quanto connessa alla forza economica del patrimonio stesso come tale, indipendentemente dalla sua capacità di generare reddito.

In ogni caso, la struttura di un’imposta patrimoniale non può non tenere conto di determinati limiti.

In altre parole, il prelievo non può e non deve assumere connotati confiscatori (soprattutto per una certa fascia di contribuenti)  e di disparità di trattamento.

Così come il prelievo non può (per le ragioni espresse in precedenza anche in riferimento ad altri Paesi) non essere esaminato ed allocato nel più generale ambito della fiscalità complessiva del contribuente.

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